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Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera

La scheda di dimissione ospedaliera
Le riforme del Sitema Sanitario Italiano
La normativa sui DRG a livello nazionale
   > Definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe e dei pesi
       realativi dei DRG (D.M. 15/4/94)
   > Introduzione al sistema DRG (D.M. 14/12/94)
   > Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera
      (D.M. 30/6/97)

La normativa sui DRG a livello nazionale

Dipartimento della Programmazione
Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al Decreto Ministeriale 14 dicembre 1994.
Il Ministro della Sanità


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del sopra citato decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, "le regioni e le province autonome, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate";
Ritenuto, ai soli fini di orientamento per le attività delle regioni e delle province autonome, di dover procedere anche all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera predisposte dal Ministro della sanità con il richiamato decreto 14 dicembre 1994, sulla base della attività di monitoraggio dei costi delle prestazioni ospedaliere che il Ministero della Sanità correntemente conduce su un gruppo di istituti di cura;
Considerato che, a seguito della suddetta attività di monitoraggio dei costi delle prestazioni ospedaliere, è possibile operare una più precisa determinazione delle tariffe delle prestazioni di ricovero diurno e di ricovero di durata inferiore a due giorni e, nel complesso, garantire l'economicità del sistema di remunerazione tariffaria delle prestazioni ospedaliere, anche in seguito alla evidenziazione, per alcune prestazioni, di costi inferiori rispetto alle attuali tariffe;
Considerato, altresì, che, a norma del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, il Ministero della Sanità svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tra l'altro in materia di livelli delle prestazioni da assicurare uniformemente sul territorio nazionale
Decreta

Art. 1
1. Le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, sono aggiornate con le tariffe riportate negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente decreto.
2. Le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario sono riportate nell'allegato 1; alle prestazioni ospedaliere per acuti erogate in regime di ricovero diurno si applicano le tariffe riportate nell'allegato 1, colonna B; le tariffe relative alle prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza sono riportate nell'allegato 2.
3. Per i ricoveri relativi a prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario di una sola giornata che siano stati trasferiti ad altro istituto di ricovero o che siano caratterizzati da decesso del paziente, la remunerazione da corrispondere è pari a due volte la tariffa per i ricoveri di un giorno, specifica per D.R.G., riportata nella colonna B dell'allegato 1.
4. Per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera, in caso di ricoveri con degenza superiore a 60 giorni, la remunerazione da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40 per cento. Tale riduzione non si applica alle strutture di alta specialità neuroriabilitativa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992.
5. Le tariffe di cui al comma 1 costituiscono la remunerazione onnicomprensiva corrispondente a ciascun episodio di ricovero specificato secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi. Dette tariffe remunerano, conseguentemente, tutte le attività e le prestazioni erogate a ciascun paziente nel corso dell'intero ricovero.
6. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.
7. Il sistema di pesi relativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, è sostituito dal sistema di pesi relativi riportato nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, le regioni e le province autonome determinano le tariffe delle prestazioni valide nel proprio ambito territoriale. Tali tariffe rappresentano la remunerazione massima che può essere corrisposta ai soggetti erogatori di cui all'articolo 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti.
2. Le regioni e le province autonome, nell'adottare le tariffe delle prestazioni ospedaliere, possono articolarle in funzione delle diverse tipologie di erogatori, individuate sulla base della complessità della casistica trattata e della complessità funzionale ed organizzativa, nonché in funzione dei volumi di prestazioni erogate.

Art. 3
1. Le regioni e le province autonome prevedono programmi finalizzati di finanziamento regionale mediante i quali remunerare le seguenti attività, ove siano specificamente individuate dalla programmazione nazionale e regionale:
a) le attività di emergenza ed urgenza, ivi compreso il funzionamento delle centrali operative, nonché le attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
b) le attività delle unità spinali;
c) le attività di assistenza ai grandi ustionati;
d) le attività di trapianto di organi, ivi comprese le attività di mantenimento e monitoraggio del donatore in terapia intensiva, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori;
e) le attività di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per i pazienti affetti da malattia da virus della immunodeficienza umana (H.I.V.);
f) le attività di ospedalizzazione a domicilio;
g) le attività di formazione;
h) le attività istituzionali di didattica e di ricerca, in quanto siano specificamente previste e non altrimenti finanziate;
i) altre attività di rilievo regionale, in quanto previste da specifici atti della programmazione sanitaria regionale.
2. Le regioni e le province autonome determinano l'entità dei finanziamenti da riconoscere alle strutture di ricovero che ne abbiano titolo, in quanto erogano le attività descritte al comma 1, sulla base dei seguenti costi correlati al volume ed alla tipologia delle attività erogate: costi del personale direttamente impiegato, costi dei materiali consumati, costi della manutenzione e dell'ammortamento delle apparecchiature utilizzate e una quota dei costi generali.
3. Le regioni e le province autonome possono prevedere programmi finalizzati di finanziamento regionali mediante i quali remunerano le attività di terapia intensiva. Tenuto conto che le tariffe già comprendono la componente di risorse e costi mediamente impiegata per il trattamento dei pazienti nelle unità di terapia intensiva, l'entità dei finanziamenti da riconoscere alle strutture di ricovero che erogano le predette attività deve essere proporzionata ai sotto elencati parametri:
a) il numero dei posti letto nelle unità di terapia intensiva previsti in ciascun istituto di cura da atti programmatori regionali ed effettivamente operativi;
b) il rapporto, per ciascun istituto di cura, fra il numero delle giornate di degenza erogate dalle unità di terapia intensiva ed il numero di giornate di degenza erogate in totale.

Art. 4
1. L'obbligo di compilazione della scheda di dimissione ospedaliera, secondo i contenuti e le modalità indicati nel decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992 e nel decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, si applica anche ai neonati sani ospitati nel nido.

Art. 5
Il presente decreto è promulgato ai soli fini di orientamento per le attività delle regioni e delle province autonome, nel rispetto della quota capitaria di finanziamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro

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